Gli Enti non commerciali sono tenuti, entro il 31 marzo 2014, a comunicare mediante il modello EAS, le eventuali variazioni intervenute nel 2013 relative ai dati precedentemente comunicati.
Tale comunicazione di variazione non è comunque richiesta nei seguenti casi:
– se nella sezione “Dichiarazioni del rappresentante legale” del modello EAS precedentemente comunicato è intervenuta esclusivamente una variazione nei dati indicati ai punti 20, 21, 23, 24, 30, 31 e 33;
– se le variazioni sono intervenute nelle sezioni:
§ “Dati relativi all’Ente” ossia riferite ai dati anagrafici dell’Ente non commerciale
§ “Rappresentante Legale” ossia riferite ai dati anagrafici del rappresentante legale dell’Ente,
considerato che le stesse variazioni sono già state comunicate all’Agenzia tramite il modello di variazione AA5/6 o AA7/10.
Naturalmente l’eventuale omesso o tardivo invio della comunicazione è sanabile con la cosiddetta “remissione in bonis”.
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