Il Dipartimento del Tesoro ha confermato l’inapplicabilità di sanzioni nel caso di pagamenti in contanti per importi inferiori a 1.000 euro
La legge di stabilità 2014, in vigore dal 1° gennaio 2014, stabilisce l’obbligo di pagare i canoni di locazione di unità abitative in forme e modalità che escludano l’uso del contante, assicurando quindi la tracciabilità delle somme ai fini dell’Antiriciclaggio.
Il rispetto della norma in questione ha anche riflessi per l’asseverazione dei patti contrattuali e per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.
Nella nota 5 febbraio 2014 prot. DT 10492 il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro Direzione V, ha chiarito che, per l’irrogazione delle sanzioni amministrative comminate dal DLgs. 231/2007, in relazione ai limiti all’utilizzo del denaro contante, rileva unicamente la soglia di 1.000 euro, allineando quindi il limite di punibilità per il pagamento dei canoni di locazione a quello di ogni altra operazione commerciale.
Nessuna sanzione, quindi, può essere irrogata al conduttore che paghi (ed al locatore che riceva) un canone di locazione in contanti per una somma comunque inferiore alla detta soglia.
Va tuttavia sottolineato che nessuna variazione è stata effettuata nell’impianto di Legge, che mantiene l’obbligo di corrispondere i canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, quale ne sia l’importo, in forme e modalità che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità.
Il mancato rispetto di questa disposizione, quindi, pur se non comporterà per i contraenti alcuna sanzione relativa all’indebito utilizzo del contante (con il limite citato dei 1.000 Euro) mantiene in pieno i suoi effetti in tema di asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.