Gli argomenti all’Ordine del Giorno allungano i termini di convocazione della s.r.l.

L’eccezionalità delle materie da trattare può rendere illegittimo l’avviso di convocazione ricevuto dal socio cinque giorni liberi prima dell’adunanza

 Il Tribunale di Milano, nell’ordinanza del 13 marzo scorso, precisa che il ricevimento da parte del Socio di una s.r.l. dell’avviso di convocazione dell’assemblea nei canonici cinque giorni “liberi” prima della data dell’adunanza, qualora  all’ordine del giorno siano posti argomenti di eccezionale rilevanza per il socio e la società, compromette il diritto del socio di parteciparvi in modo informato e di esprimere consapevolmente il proprio voto. 

L’Ordinanza del Tribunale di Milano applica le indicazioni fornite dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 23218/2013. Secondo la Suprema Corte il riferimento normativo, ex artt. 2484 comma 1 c.c. previgente e 2479-bis comma 1 c.c. attuale, in base al quale la raccomandata di convocazione deve essere “spedita” ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza, non può lasciare spazio ad incertezze: la convocazione assembleare non si perfeziona al momento della ricezione dell’avviso, ma a quello della sua spedizione.

Peraltro, ove l’avviso di convocazione, correttamente “spedito”, risulti “ricevuto” a ridosso dell’assemblea, realizzando una troppo drastica compressione del tempo di riflessione concesso al socio, resta la possibilità di richiedere il rinvio dell’adunanza.

Per meglio chiarire, nel caso esaminato dal Tribunale di Milano il socio di una srl impugnava le deliberazioni assunte dall’assemblea, richiedendone anche la sospensione dell’attuazione, dal momento che l’avviso di convocazione, “spedito” nei termini, era stato ricevuto cinque giorni liberi prima dell’adunanza, così precludendo una partecipazione “informata”.

Il Tribunale giudice osserva come, in linea astratta, cinque giorni liberi siano un termine presuntivamente non incongruo, soprattutto tenuto conto che domicilio del Socio e sede della Società sono nel medesimo Comune. Il Giudice tuttavia osserva come nel caso specifico ci fosse da deliberare su questioni di eccezionale rilevanza (azione di responsabilità nei confronti proprio del socio ricorrente, per il periodo in cui era stato amministratore, nonché ad approvare, successivamente alla revoca del fallimento, ben cinque bilanci d’esercizio ed a valutare la proposta di scioglimento volontario della società con conseguente liquidazione).

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