Il previsto innalzamento delle aliquote al 26% ha effetti rilevanti anche sulla cessione delle partecipazioni qualificate.
Il provvedimento, non ancora emanato ma più volte annunciato dal Governo dovrebbe disporre l’innalzamento dell’aliquota dall’attuale 20% al 26%.
Se verrà confermato l’impianto a suo tempo utilizzato con il DL 138/2011, tra le casistiche implicate figureranno anche le plusvalenze relative alla cessione di partecipazioni non qualificate che costituiscono redditi diversi ai sensi dell’art. 67 del TUIR.
Al momento, invece, non è chiaro se la disposizione avrà effetti anche riguardo la cessione di partecipazioni qualificate.
In ogni caso, è chiaro che l’ulteriore aumento della tassazione sulle rendite finanziarie renda ancora più conveniente la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni recentemente prorogata dalla legge di stabilità 2014.
Affinché le partecipazioni possano essere rivalutate esse devono essere relative a società non quotate, possedute al 1° gennaio 2014 e l’imposta sostitutiva del 2% deve essere versata in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2014 ovvero in tre rate annuali con scadenza, rispettivamente:
– 30 giugno 2014,
– 30 giugno 2015,
– 30 giugno 2016.
Con le nuove percentuali in vigore, verosimilmente dal 1° luglio 2014, è sufficiente che la plusvalenza latente sia pari al 7,7% del valore di perizia per far scattare la convenienza della rideterminazione del costo fiscale della partecipazione.
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